La normativa spiega chi deve pagare la riparazione del riscaldamento rotto in una casa in affitto. Non c’è spazio per contrasti.
A fine autunno e in inverno il riscaldamento deve essere funzionante per evitare che la casa rimanga fredda e pericolosa per la salute di chi vi abita. In una casa in affitto potrebbe nascere una diatriba tra proprietario e inquilino nel momento in cui nessuno dei due vuole farsi carico delle spese e pretendere che sia l’altro a pagare. La Legge risolve questa polemica.

Una casa fredda, poco accogliente anzi inospitale non è ammissibile. Il proprietario che affitta l”immobile deve assicurare che l’abitazione sia confortevole per l’inquilino che paga il canone ogni mese. Significa che ogni problema deve essere risolto, grande o piccolo che sia. Proprio dalla complessità del problema dipenderà chi sarà responsabile del pagamento delle riparazioni o sostituzioni.
Locatore e conduttore, infatti, devono dividersi le spese. Di solito il primo si occupa della manutenzione straordinaria, l’affittuario della manutenzione ordinaria. Resta da capire in quale delle due categorie rientra la rottura della caldaia per individuare chi dovrà occuparsi della riparazione. C’è di più, da valutare anche la causa del danno o di un problema. Quando l’inquilino è responsabile allora dovrà pagare le spese pur non rientrando nella sua giurisdizione e viceversa.
Cosa sappiamo sulla riparazione del riscaldamento nella casa in affitto
Un riscaldamento che si rompe va riparato in fretta e ad occuparsene sarà il proprietario dell’abitazione affittata. La normativa, infatti, stabilisce che il locatario deve garantire al conduttore il pieno godimento dell’immobile e un guasto grave all’impianto è una sua responsabilità. Se, invece, si deve solo sostituire una valvola, una guarnizione o un accessorio allora sarà l’inquilino a dover sostenere la spesa.

Tutto dipenderà, dunque, dalla natura e gravità del guasto nonché dalla gestione dell’impianto. Se centralizzato in un condominio allora la spesa di manutenzione ordinaria sarà ripartita tra tutti i condomini e il locatore pagherà in base alla propria quota condominiale. Se autonomo, invece, bisognerà fare riferimento al contratto d’affitto e alla complessità del guasto e, di conseguenza, della riparazione.
Una rottura completa – l’impianto non funziona più – rientrerebbe nella manutenzione straordinaria di competenza del proprietario. Un piccolo intervento di manutenzione ordinaria sarebbe a carico dell’inquilino come, ad esempio, la rottura della manopola del termosifone. Per quanto il proprietario sia obbligato a risolvere in fretta la situazione ricordiamo che l’assenza momentanea di riscaldamento non autorizza l’inquilino a non versare l’affitto.





